Art. 43 — Disposizioni urgenti in materia di contenzioso regionale

Al fine di ridurre per entrambe le parti l'alea del contenzioso, il Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di sentenze di primo grado, contenenti accertamento del diritto di una regione al riversamento diretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, del gettito derivante dall'attivita' di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, puo' procedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stipulazione di un'intesa con la regione medesima, che preveda il pagamento da parte dello Stato della misura massima del 90 per cento del capitale dovuto, suddiviso in due rate, delle quali la prima, pari a 120 milioni di euro, da versarsi entro il 31 ottobre 2020 e la successiva, pari a 90 milioni di euro, da versarsi entro il 30 giugno 2021, con rinunzia della regione ad ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese legali e con rinunzia dello Stato all'impugnazione della sentenza di primo grado, anche se gia' proposta. Al relativo onere pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020 e a 90 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Testo vigente dal 14 agosto 2020

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104~art43 · fonte del testo

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