Art. 30 — Incentivi in favore del personale sanitario
All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al terzo periodo, le parole: «Tali importi possono essere incrementati, fino al doppio degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «Tali importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui importo non puo' essere superiore al doppio degli stessi».
Testo vigente dal 14 agosto 2020
