Art. 19 — Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse

I datori di lavoro che abbiano sospeso l'attivita' lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soli soggetti di seguito indicati, a causa dell'impossibilita' di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorita' abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l'emergenza COVID-19, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare domanda dei trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, con specifica causale «COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare». Le domande possono essere presentate per periodi ((compresi tra il 23 febbraio 2020 e il)) 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorita' ((di cui al primo periodo)), fino a un massimo ((complessivo)) di quattro settimane, limitatamente ((ai datori di lavoro)) operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, ((...)) Veneto e Lombardia. Le domande sono trasmesse esclusivamente all'INPS, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020. Alle stesse domande e' allegata l'autocertificazione del datore di lavoro che indica l'autorita' che ha emesso il provvedimento di restrizione. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, il datore di lavoro e' tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro il 15 novembre 2020. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. I trattamenti di cui ai commi da 1 a 3 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 59,3 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Ai relativi oneri pari a 59,3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, che presenta le necessarie disponibilita'.

Testo vigente dal 14 ottobre 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 ottobre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 14 agosto 2020 al 14 ottobre 2020. 10 parole tolte, 12 parole aggiunte.

… specifica causale «COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare». Le domande possono essere presentate per periodi tolto: decorrenti dal aggiunto: compresi tra il 23 febbraio 2020 tolto: al aggiunto: e il 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorita' di cui al tolto: comma 1 aggiunto: primo periodo, fino a un massimo tolto: complessive aggiunto: complessivo di quattro settimane, limitatamente tolto: alle imprese aggiunto: ai datori di lavoro operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, tolto: Regione delaggiunto: ... Veneto e Lombardia. Le domande sono trasmesse esclusivamente all'INPS, a pena di decadenza, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104~art19 · fonte del testo

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