A decorrere dal 1 gennaio 2009 il n. 123-ter della Tabella A, Parte terza, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e' soppresso. L'articolo 2 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 273, e' sostituito dal. seguente: "Art. 2. (Periodo di applicazione) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano nei limiti temporali previsti dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici". L'addizionale di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al reddito proporzionalmente corrispondente ((...)) alla quota di ricavi derivanti dalla trasmissione di programmi televisivi del medesimo contenuto ((nonche' ai soggetti che utilizzano trasmissioni televisive volte a sollecitare la credulita' popolare che si rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento)). Nel citato comma il terzo periodo e' cosi' sostituito: "Ai fini del presente comma, per materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti, come determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da emanare entro 60 giorni ((dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con lo stesso decreto sono definite le modalita' per l'attuazione del presente comma anche quanto alle trasmissioni volte a sollecitare la credulita' popolare.")).

Testo vigente dal 29 gennaio 2009 · dal 1 gennaio 2027 cambia: testo in arrivo →

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Che cosa è cambiato dal 29 gennaio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 2008 al 29 gennaio 2009. 10 parole tolte, 49 parole aggiunte.

… servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronicitolto: . 3.aggiunto: ". L'addizionale di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. … alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al reddito proporzionalmente corrispondente tolto: all'ammontare dei ricavi e dei compensiaggiunto: ... alla quota di ricavi derivanti dalla trasmissione di programmi televisivi del medesimo contenuto aggiunto: nonche' ai soggetti che utilizzano trasmissioni televisive volte a sollecitare la credulita' popolare che si rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento. Nel citato comma il terzo periodo e' cosi' sostituito: "Ai fini del presente … le attivita' culturali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore tolto: del presente decreto aggiunto: della presente disposizione. Con lo stesso decreto sono definite le modalita' per l'attuazione del presente comma anche quanto alle trasmissioni volte a sollecitare la credulita' popolare.".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185~art31 · fonte del testo

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