Integrazioni della disciplina in materia di realizzazione di nuova capacita' di rigassificazione Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati possono proporre nuove istanze ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dal comma 3 ((del presente articolo)), ai Commissari straordinari di Governo gia' nominati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo ((5 del decreto-legge n. 50 del 2022)). A ((decorrere)) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorizzazione per la costruzione ovvero per l'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022 e' rilasciata dal Commissario straordinario di Governo competente a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, della durata massima di duecento giorni dalla data di ricezione dell'istanza, svolto ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022. All'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Per la realizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero per l'esercizio, anche a seguito di ricollocazione,»;
  • b)al comma 5, le parole: «interessati alla realizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «interessati, anche a seguito di ricollocazione, alla realizzazione ovvero all'esercizio» e le parole: «ed entrata» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero dell'entrata»;
  • c)al comma 14-bis, dopo le parole: «si applicano alle istanze presentate ai sensi del comma 5» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle aventi a oggetto la realizzazione ovvero l'esercizio ((, a seguito di ricollocazione,)) delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 1, sebbene rivolte a un commissario diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione originaria,»;
  • d)dopo il comma 14-bis e' inserito il seguente: «14-ter. Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti a livello nazionale, le infrastrutture realizzate per consentire il collegamento delle unita' galleggianti di cui al comma 1 alla rete nazionale sono mantenute in loco, a cura e spese del proponente, anche a seguito di eventuali ricollocazioni delle unita' galleggianti medesime.». All'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il punto 3.2.1 e' inserito il seguente: «3.2.1-bis. Opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacita' di rigassificazione nazionale mediante unita' galleggianti di stoccaggio e rigassificazione;».

Testo vigente dal 28 luglio 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 28 luglio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 2023 al 28 luglio 2023. 2 parole tolte, 13 parole aggiunte in 2 capoversi.

… con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dal comma 3 aggiunto: del presente articolo, ai Commissari straordinari di Governo gia' nominati ai sensi del comma 1 del medesimo articolotolto: . A partire aggiunto: 5 del decreto-legge n. 50 del 2022. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorizzazione per la costruzione …

c) al comma 14-bis, dopo le parole: «si applicano alle istanze presentate ai sensi del comma 5» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle aventi a oggetto la realizzazione ovvero l'esercizioaggiunto: , a seguito di ricollocazioneaggiunto: , delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 1, sebbene rivolte a un commissario diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione originaria,»;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-05-29;57~art3 · fonte del testo

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