Al fine di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli effetti climalteranti, agli esercenti commerciali di vicinato e ((di media e grande struttura)) di cui all'articolo 4, comma 1, (( lettere d), e) ed f))) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, ((o per l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi)) e' riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle predette risorse e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente ((sia riutilizzabile e rispetti la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti)). ((1-bis. Ai clienti e' consentito utilizzare contenitori propri purche' riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare. L'esercente puo' rifiutare l'uso di contenitori che ritenga igienicamente non idonei)) Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissate le modalita' per l'ottenimento del contributo nonche' per la verifica dello svolgimento dell'attivita' di vendita per un periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 14 dicembre 2019

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 14 dicembre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 14 ottobre 2019 al 14 dicembre 2019. 5 parole tolte, 62 parole aggiunte.

Al fine di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli effetti climalteranti, agli esercenti commerciali di vicinato e di media aggiunto: e grande struttura di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) tolto: ed eaggiunto: , e) ed f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, aggiunto: o per l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi e' riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla … sino ad esaurimento delle predette risorse e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente tolto: non sia monouso. aggiunto: sia riutilizzabile e rispetti la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti. 1-bis. Ai clienti e' consentito utilizzare contenitori propri purche' riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare. L'esercente puo' rifiutare l'uso di contenitori che ritenga igienicamente non idonei Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-14;111~art7 · fonte del testo

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