Art. 10 — Trasferimento di beni immobili statali agli enti pubblici
I procedimenti di trasferimento di beni immobili statali agli enti pubblici, iniziatisi con le domande presentate nel vigore della legge 31 dicembre 1993, n. 579, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, continuano a svolgersi e sono definiti secondo le norme rispettivamente previste dalle predette leggi.
Testo vigente dal 29 marzo 1997
