Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 dicembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2005 al 18 dicembre 2005. 840 parole tolte, 2 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto opera la disciplina del presente articolo relativamente all'ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle seguenti attivita' regolate:

tolto: a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

tolto: b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo 2, commi 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle attivita' regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per le rispettive vite utili cosi' come determinate ai fini tariffari dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas:

tolto: a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate: "durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture" ed allegate alle delibere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 166 del 29 luglio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 2005, e n. 206 del 30 settembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 2005, rispettivamente per l'attivita' di trasporto e distribuzione di gas naturale; per i fabbricati iscritti a bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;

tolto: b) nell'appendice 1 della relazione tecnica alla delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 5 del 30 gennaio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2004, per l'attivita' di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, rubricata: "capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti". Per i beni cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre dall'esercizio di entrata in funzione anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene e per i beni ceduti o devoluti all'ente concessionario fino all'esercizio in cui avviene il trasferimento ed in proporzione alla durata del possesso. Non e' ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una piu' intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. Resta ferma, per quanto non diversamente disposto, la disciplina di cui all'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete all'impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella concedente concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario. Quanto previsto dai commi da 1 a 6 si applica esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee individuate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi l'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La disposizione di cui al comma 6 si applica ai contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente all'entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni. Nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'IRES e dell'IRAP per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, calcolato in ogni caso in base alle disposizioni generali sui versamenti degli acconti delle imposte sui redditi di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente articolo; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell'acconto. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'IRES e dell'IRAP si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, ad eccezione di quelle utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 6, sono interamente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.aggiunto: DECRETO DECADUTO

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2005-10-17;211~art2 · fonte del testo

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