Art. 17-quater — Principio di parità di genere
1. Il piano di reclutamento di personale a tempo determinato, il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche, le assunzioni, mediante contratto di apprendistato, le mobilita' e le progressioni di carriera, nonche' tutte le altre modalita' di assunzione, escluse quelle per concorso, di cui al presente decreto sono attuati assicurando criteri orientati al raggiungimento di un'effettiva parita' di genere, secondo quanto disposto dal PNRR
Testo vigente dal 16 luglio 2022
