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Presso il Ministero dell'interno e' istituita una speciale commissione con il compito di formulare pareri sugli schemi dei piani di potenziamento e di ammodernamento indicati nell'articolo 2 e nella fase di attuazione di essi, su ciascuna fornitura o progetto. La speciale commissione, presieduta da un Sottosegretario del Ministero dell'interno, e' composta come segue:

  • a)capo della polizia;
  • b)comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
  • c)un consigliere del Consiglio di Stato;
  • d)un consigliere della Corte dei conti;
  • e)un funzionario della Ragioneria generale dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
  • f)un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
  • g)un funzionario di pubblica sicurezza con qualifica non inferiore a dirigente superiore ed un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di grado non inferiore a tenente colonnello;
  • h)due ufficiali dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a tenente colonnello, designati dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Nella designazione di cui ai punti g) ed h) dovra' indicarsi, rispettivamente per la pubblica sicurezza e per l'Arma dei carabinieri, un addetto a reparti o servizi direttamente operativi. La commissione puo' essere integrata da esperti in numero non superiore a cinque, anche estranei all'amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica. Per ciascuno dei componenti indicati nelle lettere a) e b) e' designato un supplente. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a primo dirigente. La commissione e' costituita con decreto del Ministro per l'interno. Le spese per il funzionamento della commissione graveranno sui fondi di cui al precedente articolo 1.

Testo in vigore dal 25 luglio 1977 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-07-22;413~art4 · fonte del testo

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