Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 marzo 2022, n. 25

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La L. 28 marzo 2022, n. 25 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 13 del 2022".

Testo vigente dal 29 marzo 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 marzo 2022

Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 2022 al 29 marzo 2022. 348 parole tolte in 11 capoversi.

tolto: Al codice penale, approvato nel testo definitivo con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

tolto: a) all'articolo 240-bis, primo comma, dopo le parole: «629,» sono inserite le seguenti: «640, secondo comma, n. 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto e' commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis,»;

tolto: b) all'articolo 316-bis:

tolto: 1) nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di erogazioni pubbliche»;

tolto: 2) al primo comma, le parole da «o finanziamenti» a «finalita'» sono sostituite dalle seguenti: «, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o piu' finalita', non li destina alle finalita' previste»;

tolto: c) all'articolo 316-ter:

tolto: 1) nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalla seguente: «pubbliche»;

tolto: 2) al primo comma, dopo la parola: «contributi,» e' inserita la seguente: «sovvenzioni,»;

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: d) all'articolo 640-bis, dopo la parola: «contributi,» e' inserita la seguente: «sovvenzioni,». All'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

tolto: a) dopo il comma 13-bis e' inserito il seguente: «13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruita' delle spese, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri la pena e' aumentata.»;

tolto: b) al comma 14, le parole «con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni».

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 marzo 2022, n. 25

    La L. 28 marzo 2022, n. 25 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 13 del 2022".

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-02-25;13~art2 · fonte del testo

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