Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2022, N. 91
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 luglio 2022, n. 91
1La L. 15 luglio 2022, n. 91, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 80 del 2022".
Testo vigente dal 16 luglio 2022
