Art. 4-quindecies — Modifica dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990

1. L'articolo 116 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente: "Art. 116 (Livelli essenziali relativi alla liberta' di scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione delle strutture private). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, la liberta' di scelta di ogni singolo utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attivita' sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti e' soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 2. L'autorizzazione alla specifica attivita' prescelta e' rilasciata in presenza dei seguenti requisiti minimi, che rappresentano livelli essenziali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione:

  • a)personalita' giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;
  • b)disponibilita' di locali e attrezzature adeguate al tipo di attivita' prescelta;
  • c)personale dotato di comprovata esperienza nel settore di attivita' prescelto;
  • d)presenza di un'equipe multidisciplinare composta dalle figure professionali del medico con specializzazioni attinenti alle patologie correlate alla tossicodipendenza o del medico formato e perfezionato in materia di tossicodipendenza, dello psichiatra e/o dello psicologo abilitato all'esercizio della psicoterapia e dell'infermiere professionale, qualora l'attivita' prescelta sia quella di diagnosi della tossicodipendenza;
  • e)presenza numericamente adeguata di educatori, professionali e di comunita', supportata dalle figure professionali del medico, dello psicologo e delle ulteriori figure richieste per la specifica attivita' prescelta di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti. 3. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato con espresso riferimento alle normative vigenti o al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2. 4. Le regioni e le province autonome stabiliscono le modalita' di accertamento e certificazione dei requisiti indicati dal comma 2 e le cause che danno luogo alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione. 5. Il Governo attua le opportune iniziative in sede internazionale e nei rapporti bilaterali per stipulare accordi finalizzati a promuovere e supportare le attivita' e il funzionamento dei servizi istituiti da organizzazioni italiane in paesi esteri per il trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti. 6. L'autorizzazione con indicazione delle attivita' prescelte e' condizione necessaria oltre che per l'ammissione all'accreditamento istituzionale e agli accordi contrattuali di cui all'articolo 117, per:
  • a)lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 114;
  • b)l'accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e 129;
  • c)la stipula con il Ministero della giustizia delle convenzioni di cui all'articolo 96 aventi ad oggetto l'esecuzione dell'attivita' per la quale e' stata rilasciata l'autorizzazione. 7. Fino al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del presente articolo sono autorizzati all'attivita' gli enti iscritti negli albi regionali e provinciali. 8. Presso il Ministero della giustizia e' tenuto l'elenco delle strutture private autorizzate e convenzionate, con indicazione dell'attivita' identificata quale oggetto della convenzione. L'elenco e' annualmente aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari. 9. Per le finalita' indicate nel comma 1 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'articolo 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee". 3
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 19 - 23 novembre 2007, n.387 (in G.U. 1a s.s. 28/11/2007, n.46) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-quinquiesdecies: -nella parte in cui definisce la rubrica dell'art. 116 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), utilizzando la formula "Livelli essenziali relativi alla liberta' di scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione delle strutture private", anziche' "Liberta' di scelta dell'utente e requisiti per l'autorizzazione delle strutture private"; - nella parte in cui modifica il comma 1 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990, limitatamente alle parole "quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione"; -nella parte in cui modifica il comma 2 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990, limitatamente alle parole "che rappresentano livelli essenziali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione"; - nella parte in cui, modificando il comma 9 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990, stabilisce che "Le Regioni e le Province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'art. 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee";

Testo vigente dal 29 novembre 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 novembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2006 al 29 novembre 2007.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 19 - 23 novembre 2007, n.387 (in G.U. 1a s.s. 28/11/2007, n.46) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-quinquiesdecies: -nella parte in cui definisce la rubrica dell'art. 116 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), utilizzando la formula "Livelli essenziali relativi alla liberta' di scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione delle strutture private", anziche' "Liberta' di scelta dell'utente e requisiti per l'autorizzazione delle strutture private"; - nella parte in cui modifica il comma 1 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990, limitatamente alle parole "quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione"; -nella parte in cui modifica il comma 2 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990, limitatamente alle parole "che rappresentano livelli essenziali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione"; - nella parte in cui, modificando il comma 9 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990, stabilisce che "Le Regioni e le Province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'art. 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee";

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urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;272~art4quindecies · fonte del testo

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