Art. 1 — Disposizioni in materia di armi
Articolo soppresso dalla l. 7 agosto 2012, n. 131.
Abrogato dal 10 agosto 2012
Articolo soppresso dalla l. 7 agosto 2012, n. 131.
Abrogato dal 10 agosto 2012
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2012
Confronto con la versione in vigore dal 20 giugno 2012 al 10 agosto 2012. 367 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto alla criminalita' organizzata e al terrorismo e rafforzare l'attivita' di prevenzione delle condotte illecite connesse all'uso delle armi:
tolto: a) all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini di quanto previsto dal primo periodo del presente comma, il Banco Nazionale di prova verifica, altresi', la qualita' di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo, ai sensi della vigente normativa, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualita' resa dall'interessato, contenente anche la categoria di appartenenza dell'arma, di cui alla normativa comunitaria. Quando sussistano dubbi sull'appartenenza delle armi presentate alla categoria delle armi comuni da sparo o sulla loro destinazione all'uso sportivo, il medesimo Banco Nazionale puo' chiedere un parere non vincolante alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di cui all'articolo 6. Il Banco Nazionale pubblica, in forma telematica, la scheda tecnica che contiene le caratteristiche dell'esemplare d'arma riconosciuto ed il relativo codice identificativo.».
tolto: b) l'articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e' sostituito dal seguente: «Art. 2 - 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono armi sportive le armi comuni da sparo somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, ovvero le armi demilitarizzate. 2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, puo' essere riconosciuta, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, la qualifica di arma per uso sportivo dal Banco nazionale di prova, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sentite le federazioni sportive interessate affiliate al CONI, alle armi sportive, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attivita' sportive.». Le armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato ed autorizzate dalle competenti autorita' di pubblica sicurezza ai sensi della vigente normativa nel periodo compreso dal 1° gennaio 2012 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono riconosciute come armi comuni da sparo. Conseguentemente, le medesime autorita' trasmettono al Banco nazionale di prova i dati identificativi dell'arma ai fini dell'inserimento nel registro di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 131
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-20;79~art1 · fonte del testo
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