Art. 1-quater — Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto nel settore della logistica
((E' istituito il Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto tra privati nel settore della logistica (CIGAL) al fine di fornire ai soggetti interessati informazioni funzionali alla verifica di conformita' alla normativa in materia fiscale, contributiva e di lavoro, compresi i tributi erariali e l'imposta sul valore aggiunto, relativamente ai soggetti appaltatori, per promuovere la crescita del settore logistico allo scopo di creare uno sviluppo compatibile con l'ambiente, sostenibile e finalizzato a prevenire l'insorgere di situazioni che possano arrecare danno alle imprese, ai lavoratori e all'erario nonche' per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati delle amministrazioni statali, regionali e locali, le attivita' di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche di dati unificate. Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un'apposita sezione del Cruscotto informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della legislazione fiscale, contributiva e in materia di lavoro, con particolare riferimento alla genuinita' degli appalti.)) ((Il CIGAL e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'interno, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Agenzia delle entrate, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e la societa' Sviluppo Lavoro Italia Spa alimentano il CIGAL mettendo a disposizione i dati necessari al suo funzionamento, gia' presenti nelle loro banche di dati, sulla base di quanto disciplinato dal comma 4.)) ((L'Unioncamere garantisce lo svolgimento delle funzioni occorrenti allo sviluppo e alla gestione tecnica e informatica del CIGAL, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al comma 4 nonche' delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. A tale fine, essa e' titolare del trattamento dei dati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.)) ((Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del CIGAL e le regole per il trattamento dei dati. Con il medesimo decreto e' altresi' istituito un tavolo tecnico per lo sviluppo, il coordinamento e l'aggiornamento del CIGAL. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano indennita', compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.)) ((Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative al livello nazionale con riferimento al settore della logistica possono partecipare al monitoraggio del funzionamento del CIGAL attraverso la periodica consultazione, nell'ambito del tavolo tecnico di cui al comma 4, in ordine ai flussi informativi riguardanti:))
- a)((il quadro produttivo e occupazionale nel settore della logistica;))
- b)((il quadro dei rischi inerenti al ricorso a prassi non genuine negli appalti;))
- c)((il quadro degli interventi normativi e amministrativi in materia di appalti;))
- d)((il quadro degli interventi di vigilanza in materia di appalti da parte degli organi preposti;))
- e)((il monitoraggio.)) ((Le organizzazioni indicate al comma 5 possono chiedere la partecipazione di ulteriori soggetti interessati nell'ambito del tavolo tecnico di cui al comma 4.)) ((La diffusione delle informazioni specifiche elaborate a seguito della raccolta e della comparazione dei dati raccolti e' finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attivita' dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. Tali informazioni sono rese disponibili ai diversi destinatari e pubblicate, a fini statistici, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza alcuna condivisione dei dati raccolti e comparati dal CIGAL, sulla base dei quali sono elaborate le informazioni.)) ((Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))
Testo vigente dal 20 luglio 2025
