Art. 1 — Fermo di emergenza temporaneo e definitivo
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 2 AGOSTO 2008, N. 129
Testo vigente dal 2 settembre 2008
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 2 AGOSTO 2008, N. 129
Testo vigente dal 2 settembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2008
Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 2008 al 2 settembre 2008. 557 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: In dipendenza della situazione di crisi riguardante il settore della pesca anche a seguito dei rialzi dei costi energetici e di produzione e' concesso, per impresa, l'arresto temporaneo delle attivita' di pesca per le imbarcazioni a strascico e/o volante, per una durata di trenta giorni nell'arco temporale di quattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In conseguenza del fermo d'emergenza di cui al comma 1, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e' autorizzato a concedere alle imprese di pesca una compensazione che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ne' del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Essa non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La compensazione e' rapportata ai parametri stabiliti nel programma operativo, approvato dalla Commissione europea, per l'applicazione in Italia del Fondo europeo per la pesca. In aggiunta, e' autorizzata l'erogazione di una indennita' giornaliera, determinata secondo le procedure di cui al comma 4, per garantire a ciascun membro dell'equipaggio imbarcato il minimo contrattuale ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali. Le misure di cui al presente comma, conseguenti all'evento di cui al comma 1, sono attuate con le modalita' di cui al comma 4, fino alla concorrenza della somma di 35 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede per 25 milioni con le specifiche assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario 1 - misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, e, quanto a 10 milioni, direttamente a valere sulle disponibilita' del Fondo centrale per il credito peschereccio, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che non vengono trasferite per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Al fine di ottimizzare il rapporto tra consistenza della flotta di pesca e le risorse biologiche del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attiva entro il 15 luglio 2008, nei limiti delle disponibilita' finanziarie esistenti per ciascuno degli anni della programmazione 2007/2013 il procedimento di ristrutturazione della flotta, utilizzando le risorse dell'Asse prioritario 1 - misura di arresto definitivo - del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, per l'intero periodo di programmazione. Le modalita' di attuazione del fermo temporaneo, l'entita' del premio, le relative erogazioni e la definizione dei periodi di fermo supplementare per esigenze biologiche misure di gestione e controllo, tenuto conto del sistema di localizzazione satellitare, per la tutela delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di tutela biologica, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima. Le modalita' di attuazione della misura di cui al comma 3, ivi compreso il regime di alternativita' rispetto alla misura di cui ai commi 1 e 2, e le modalita' di erogazione del premio sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 2 AGOSTO 2008, N. 129
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2008-07-03;114~art1 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.