Cedibilita' dei crediti di imposta ((riconosciuti)) alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,)) e agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2022 e sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ((ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto)) legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta e' usufruito dal cessionario con le stesse modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, ((comprese quelle relative alla cessione e alla tracciabilita' del credito d'imposta)), da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3 dell' ((articolo 3 del regolamento di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonche', in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ((, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)).

Testo vigente dal 21 maggio 2022

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Che cosa è cambiato dal 21 maggio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 2022 al 21 maggio 2022. 7 parole tolte, 44 parole aggiunte.

Cedibilita' dei crediti di imposta tolto: riconosciuto aggiunto: riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, aggiunto: convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, … e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del aggiunto: codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di … definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative tolto: all'esercizio delle opzioni aggiunto: alla cessione e alla tracciabilita' del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3 tolto: dell'articolo 3 del aggiunto: dell' articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Si applicano le … all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34aggiunto: , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-21;21~art9 · fonte del testo

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