Art. 20-bis — Disposizioni in materia di garanzie dell'ISMEA
1. All'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022"
Testo vigente dal 21 maggio 2022
