Art. 19-ter — Disposizioni per il sostegno del settore dell'agroalimentare
All'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo le parole: "produzione o trasformazione" sono aggiunte le seguenti: ". Sono altresi' considerati deperibili i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5". All'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. La disciplina dei termini di pagamento di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e lettera b), numero 1), si applica altresi' ai seguenti prodotti agricoli e alimentari:
- a)preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
- b)sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilita' degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
- c)prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;
- d)tutti i tipi di latte". 3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il presente comma si applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione europea, per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi programmi"
Testo vigente dal 21 maggio 2022
