Art. 17-bis — Istituzione del sistema di interscambio di pallet. Finalità, ambito di applicazione e definizioni

((Le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-ter si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto nell'ambito del territorio nazionale delle merci, riconoscibili e identificabili in quanto contraddistinti da marchi registrati come marchi collettivi o di certificazione. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le tipologie di pallet non interscambiabili, la cui proprieta' in capo a un determinato soggetto giuridico sia inequivocabilmente indicata sul prodotto come specifica di capitolato tecnico di produzione. Le medesime disposizioni non si applicano agli scambi commerciali con destinazione o provenienza al di fuori del territorio nazionale.)) ((Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di pallet si adottano le seguenti definizioni:))

  • a)((pallet (UNI EN ISO 445:2013 e successivi aggiornamenti): piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate apparecchiature di movimentazione, utilizzata come supporto per l'assemblaggio, il carico, l'immagazzinamento, la movimentazione, l'accatastamento, il trasporto o l'esposizione di merci e di carichi. Essa puo' essere costruita con una struttura superiore o dotata di tale struttura;))
  • b)((pallet riutilizzabile (UNI EN ISO 445:2013 e successivi aggiornamenti): pallet destinato ad essere utilizzato per piu' cicli di utilizzo;))
  • c)((pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di pallet dotati di capitolati tecnici di produzione e riparazione, utilizzati per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessita' di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi pallet;))
  • d)((pallet interscambiabile: pallet standardizzato riutilizzabile e non ceduto a titolo di vendita ne' a titolo gratuito al destinatario della merce, che e' scambiato con un altro pallet della stessa tipologia (riferimento: UNI EN ISO 445:2013, item 9, n. d'ordine 9.4 e successivi aggiornamenti);))
  • e)((Sistemi-pallet: le organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento per i pallet interscambiabili, di cui definiscono le caratteristiche tecniche di produzione e riparazione. Essi devono avere i seguenti requisiti:))
  • 1)((essere titolari o gestori di marchi registrati, collettivi o di certificazione, riconoscibili e identificabili (EPAL, EUR-UIC e altri);))
  • 2)((avere capitolati e regolamenti tecnici di produzione e riparazione che costituiscono documenti di riferimento nel sistema di interscambio;))
  • 3)((avere sistemi ispettivi permanenti di verifica e di controllo qualita' da parte di enti terzi indipendenti di certificazione, da effettuare presso i licenziatari produttori e riparatori autorizzati all'uso del marchio;))
  • 4)((pubblicare nei propri siti internet ufficiali i documenti tecnici di riferimento, con le caratteristiche di qualita' e l'eventuale classificazione dei pallet;))
  • 5)((adottare una metodologia di calcolo del valore medio di mercato del pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC e altri), darne attuazione effettuando il calcolo e pubblicare il valore ottenuto nel proprio sito internet ufficiale;))
  • f)((tipologia di pallet: identifica i marchi registrati del Sistema-pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC e altri);))
  • g)((stato di conservazione del pallet: stabilisce il grado di usura del pallet;))
  • h)((conformita' tecnica del pallet: stabilisce il rispetto delle caratteristiche tecniche del pallet al capitolato di produzione o di riparazione di riferimento)).

Testo vigente dal 18 dicembre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 21 maggio 2022 al 18 dicembre 2025. 32 parole tolte, 367 parole aggiunte in 14 capoversi.

Le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-ter si applicano ai pallet standardizzati interscambiabilitolto: , utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto tolto: delle merci. aggiunto: nell'ambito del territorio nazionale delle merci, riconoscibili e identificabili in quanto contraddistinti da marchi registrati come marchi collettivi o di certificazione. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le tipologie di pallet non interscambiabili, la cui proprieta' in capo a un determinato soggetto giuridico sia inequivocabilmente indicata sul prodotto come specifica di capitolato tecnico di produzione. Le medesime disposizioni non si applicano agli scambi commerciali con destinazione o provenienza al di fuori del territorio nazionale. Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di pallet si adottano le seguenti definizioni:

a) pallet (UNI EN ISO 445aggiunto: :2013 e successivi aggiornamenti): piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate tolto: attrezzature aggiunto: apparecchiature di movimentazione, tolto: impiegata aggiunto: utilizzata come supporto per tolto: la raccolta aggiunto: l'assemblaggio, il carico, l'immagazzinamento, la movimentazione tolto: e il trasportoaggiunto: , l'accatastamento, il trasporto o l'esposizione di merci e di carichi. Essa puo' essere costruita tolto: o equipaggiata con struttura superiore aggiunto: con una struttura superiore o dotata di tale struttura;

b) pallet aggiunto: riutilizzabile (UNI EN ISO 445:2013 e successivi aggiornamenti): pallet destinato ad essere utilizzato per piu' cicli di utilizzo;

aggiunto: c) pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di pallet aggiunto: dotati di capitolati tecnici di produzione e riparazione, utilizzati per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessita' … dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi aggiunto: pallet;

tolto: caggiunto: d) pallet interscambiabile: pallet standardizzato tolto: riutilizzato aggiunto: riutilizzabile e non ceduto a titolo di vendita aggiunto: ne' a titolo gratuito al destinatario della mercetolto: . Le caratteristiche di ciascuna tipologia di pallet sono stabilite da specifici capitolati tecniciaggiunto: , che e' scambiato con un altro pallet della stessa tipologia (riferimento: UNI EN ISO 445:2013, item 9, n. d'ordine 9.4 e successivi aggiornamenti);

aggiunto: e) Sistemi-pallet: le organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento per i pallet interscambiabili, di cui definiscono le caratteristiche tecniche di produzione e riparazione. Essi devono avere i seguenti requisiti:

aggiunto: 1) essere titolari o gestori di marchi registrati, collettivi o di certificazione, riconoscibili e identificabili (EPAL, EUR-UIC e altri);

aggiunto: 2) avere capitolati e regolamenti tecnici di produzione e riparazione che costituiscono documenti di riferimento tolto: su scala mondiale aggiunto: nel sistema di interscambio;

Mostra gli altri 6 capoversi cambiati

aggiunto: 3) avere sistemi ispettivi permanenti di verifica e di controllo qualita' da parte di enti terzi indipendenti di certificazione, da effettuare presso i licenziatari produttori e riparatori autorizzati all'uso del marchio;

aggiunto: 4) pubblicare nei propri siti internet ufficiali i documenti tecnici di riferimento, con le caratteristiche di qualita' e l'eventuale classificazione dei pallet;

aggiunto: 5) adottare una metodologia di calcolo del valore medio di mercato del pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC e altri), darne attuazione effettuando il calcolo e pubblicare il valore ottenuto nel proprio sito internet ufficiale;

aggiunto: f) tipologia di pallet: identifica i marchi registrati del Sistema-pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC e altri);

aggiunto: g) stato di conservazione del pallet: stabilisce il grado di usura del pallet;

aggiunto: h) conformita' tecnica del pallet: stabilisce il rispetto delle caratteristiche tecniche del pallet al capitolato di produzione o di riparazione di riferimento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-21;21~art17bis · fonte del testo

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