Art. 17-bis — Istituzione del sistema di interscambio di pallet. Finalità, ambito di applicazione e definizioni
((Le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-ter si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto nell'ambito del territorio nazionale delle merci, riconoscibili e identificabili in quanto contraddistinti da marchi registrati come marchi collettivi o di certificazione. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le tipologie di pallet non interscambiabili, la cui proprieta' in capo a un determinato soggetto giuridico sia inequivocabilmente indicata sul prodotto come specifica di capitolato tecnico di produzione. Le medesime disposizioni non si applicano agli scambi commerciali con destinazione o provenienza al di fuori del territorio nazionale.)) ((Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di pallet si adottano le seguenti definizioni:))
- a)((pallet (UNI EN ISO 445:2013 e successivi aggiornamenti): piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate apparecchiature di movimentazione, utilizzata come supporto per l'assemblaggio, il carico, l'immagazzinamento, la movimentazione, l'accatastamento, il trasporto o l'esposizione di merci e di carichi. Essa puo' essere costruita con una struttura superiore o dotata di tale struttura;))
- b)((pallet riutilizzabile (UNI EN ISO 445:2013 e successivi aggiornamenti): pallet destinato ad essere utilizzato per piu' cicli di utilizzo;))
- c)((pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di pallet dotati di capitolati tecnici di produzione e riparazione, utilizzati per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessita' di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi pallet;))
- d)((pallet interscambiabile: pallet standardizzato riutilizzabile e non ceduto a titolo di vendita ne' a titolo gratuito al destinatario della merce, che e' scambiato con un altro pallet della stessa tipologia (riferimento: UNI EN ISO 445:2013, item 9, n. d'ordine 9.4 e successivi aggiornamenti);))
- e)((Sistemi-pallet: le organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento per i pallet interscambiabili, di cui definiscono le caratteristiche tecniche di produzione e riparazione. Essi devono avere i seguenti requisiti:))
- 1)((essere titolari o gestori di marchi registrati, collettivi o di certificazione, riconoscibili e identificabili (EPAL, EUR-UIC e altri);))
- 2)((avere capitolati e regolamenti tecnici di produzione e riparazione che costituiscono documenti di riferimento nel sistema di interscambio;))
- 3)((avere sistemi ispettivi permanenti di verifica e di controllo qualita' da parte di enti terzi indipendenti di certificazione, da effettuare presso i licenziatari produttori e riparatori autorizzati all'uso del marchio;))
- 4)((pubblicare nei propri siti internet ufficiali i documenti tecnici di riferimento, con le caratteristiche di qualita' e l'eventuale classificazione dei pallet;))
- 5)((adottare una metodologia di calcolo del valore medio di mercato del pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC e altri), darne attuazione effettuando il calcolo e pubblicare il valore ottenuto nel proprio sito internet ufficiale;))
- f)((tipologia di pallet: identifica i marchi registrati del Sistema-pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC e altri);))
- g)((stato di conservazione del pallet: stabilisce il grado di usura del pallet;))
- h)((conformita' tecnica del pallet: stabilisce il rispetto delle caratteristiche tecniche del pallet al capitolato di produzione o di riparazione di riferimento)).
Testo vigente dal 18 dicembre 2025
