Art. 10-sexies — Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e della distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria
All'articolo 48-bis, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione". Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 21 maggio 2022
