Art. 5 — Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili
Il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta alle imprese del settore turistico ((, nonche' a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 - Gestione di piscine)), con le modalita' e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione. Le modalita', i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ((L'efficacia della misura di cui al presente articolo)) e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. ((5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 129,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 128,1 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32 e, quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come incrementato dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17)) (( All'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1:
- 1)il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle azioni di contenimento della spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato e di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione e la permuta di tali immobili sono considerate urgenti con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo sia determinato secondo criteri e valori di mercato, anche riferite a immobili utili alla realizzazione di iniziative immobiliari strategiche connesse ai traguardi e agli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, valutati al valore di mercato";
- 2)al secondo periodo, dopo le parole: "in uso," sono inserite le seguenti: "a permutare e";
- 3)dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Le operazioni di permuta di cui al presente articolo sono realizzate senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
- 4)al quinto periodo, le parole: "E' in ogni caso vietata l'alienazione" sono sostituite dalle seguenti: "Sono in ogni caso vietate l'alienazione e la permuta";
- b)al comma 2, le parole: "la vendita fa" sono sostituite dalle seguenti: "la vendita e la permuta fanno";
- c)al comma 3, dopo le parole: "di alienazione" sono inserite le seguenti: "e di permuta". 5-ter. Al fine di garantire l'effettiva neutralita' per la finanza pubblica degli effetti derivanti dalle operazioni di cui al comma 5-bis, dette operazioni di permuta immobiliare sono autorizzate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze))
Testo vigente dal 29 marzo 2022
