Art. 12 — Disposizioni riguardanti i limiti di investimento dei fondi pensione
Durante il periodo transitorio, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166, gli investimenti, detenuti dai fondi pensione in esso ricompresi alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quote o azioni di OICVM e FIA del Regno Unito sono assimilati, rispettivamente, agli OICVM e ai FIA UE.
Testo vigente dal 25 marzo 2019
