I componenti l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente nominati con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2011 continuano ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino alla nomina dei nuovi componenti la predetta Autorita' ((non oltre il novantesimo giorno dal giuramento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e, comunque, non oltre il 30 settembre 2018)). ((1-bis. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, durante il periodo di cui al comma 1, trasmette alle Camere, ogni quarantacinque giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una relazione concernente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti adottati nel periodo di riferimento, con l'illustrazione dei presupposti e delle motivazioni. Nella prima relazione l'Autorita' da' conto anche degli atti adottati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della presente disposizione, nonche' delle linee guida eventualmente adottate al fine di individuare gli atti emanati dalla predetta Autorita' da considerare di ordinaria amministrazione ovvero indifferibili e urgenti))

Testo vigente dal 9 giugno 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 giugno 2018

Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 2018 al 9 giugno 2018. 3 parole tolte, 127 parole aggiunte.

… a quelli indifferibili e urgenti, fino alla nomina dei nuovi componenti la predetta Autorita' tolto: e, comunque, non oltre il novantesimo giorno tolto: dall'insediamento aggiunto: dal giuramento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decretotolto: . aggiunto: e, comunque, non oltre il 30 settembre 2018. 1-bis. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, durante il periodo di cui al comma 1, trasmette alle Camere, ogni quarantacinque giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una relazione concernente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti adottati nel periodo di riferimento, con l'illustrazione dei presupposti e delle motivazioni. Nella prima relazione l'Autorita' da' conto anche degli atti adottati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della presente disposizione, nonche' delle linee guida eventualmente adottate al fine di individuare gli atti emanati dalla predetta Autorita' da considerare di ordinaria amministrazione ovvero indifferibili e urgenti

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2018-04-10;30~art1 · fonte del testo

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