Art. 4 — Disposizioni in materia di formazione degli agenti di polizia penitenziaria
All'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: «tra sei e dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: "tra quattro e dodici mesi";
- b)dopo il comma 1, e' inserito il seguente comma: «1-bis. Nel caso in cui la durata minima del corso e' stabilita in quattro mesi, il contingente di agenti assegnato a prestare servizio presso gli istituti penali per minorenni, prima del raggiungimento della sede assegnata, frequenta un corso di specializzazione ((suppletivo della durata di due mesi))»;
- c)al comma 2, dopo le parole: «Al termine del primo ciclo del corso» sono inserite le seguenti: «di durata non inferiore a tre mesi».
Testo vigente dal 10 agosto 2024
