Art. 2-quinquies — Procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza medica del SSN ai fini del reclutamento presso gli istituti penitenziari
Fino al 31 dicembre 2026, allo scopo di garantire la continuita' nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per le specifiche esigenze connesse all'assistenza negli istituti penitenziari, le aziende e gli enti del SSN possono avviare procedure concorsuali, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale e compatibilmente con i rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale, per l'accesso alla dirigenza medica del SSN, ai soli fini del reclutamento di personale da destinare all'erogazione delle prestazioni sanitarie presso gli istituti penitenziari. 2. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale acquisita, e' considerato requisito d'accesso alle procedure concorsuali di cui al comma 1, in alternativa al possesso del diploma di specializzazione, l'aver maturato, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 e la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale, almeno due anni di servizio, anche non continuativo, con contratti di lavoro a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero aver svolto un documentato numero di ore di attivita', anche non continuative, equivalente ad almeno due anni di servizio del personale medico del SSN a tempo pieno, presso gli istituti penitenziari. Il servizio da considerare come requisito ai sensi del presente comma e' certificato, su istanza dell'interessato, dall'azienda o ente del SSN competente, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza
Testo vigente dal 10 agosto 2024
