Art. 6-bis — Disposizioni in materia di liquidazione delle attività connesse ai Giochi olimpici «Torino 2006»
(( Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 8 maggio 2012, n. 65, dopo le parole: "6 agosto 2007, n. 19," sono inserite le seguenti: "o alle stazioni appaltanti dei comuni o delle unioni montane interessati dagli interventi, iscritte all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti". Ferma restando la definitiva cessazione al 31 dicembre 2024 della liquidazione delle residue attivita' dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici di Torino 2006, istituita dall'articolo 2 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' e il completamento degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 8 maggio 2012, n. 65, la gestione e il mandato del commissario di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, proseguono senza soluzione di continuita', sino a un massimo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. A decorrere dalla stessa data il commissario di cui al primo periodo, che assume la denominazione di "commissario per l'attuazione delle funzioni di cui alla legge 8 maggio 2012, n. 65", subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo, alla medesima data, all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, la quale e' conseguentemente soppressa. Al termine della gestione di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le risorse finanziarie di cui all'articolo 1 della legge 8 maggio 2012, n. 65, e ogni altro eventuale onere residuo a carico della gestione commissariale, nonche' le funzioni e le competenze assegnate dalla stessa legge n. 65 del 2012 alla Fondazione 20 Marzo 2006 e al commissario di cui al comma 2 del presente articolo sono trasferiti alla regione Piemonte. Il personale dipendente ancora in forza alla struttura commissariale confluisce nella Societa' di committenza Regione Piemonte S.p.A. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 13 dicembre 2024
