Art. 7 — Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale
Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale ((nonche' in materia di accesso al lavoro delle persone con disturbi specifici di apprendimento)) I datori di lavoro dei settori di cui ai ((codici della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007)) indicati nell'allegato I al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l'attivita' lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. ((1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 7,6 milioni di euro per l'anno 2023)) ((2. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 1-bis, pari a 104,7 milioni di euro per l'anno 2022, 7,6 milioni di euro per l'anno 2023 e 16,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
- a)quanto a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- b)quanto a 7,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 13 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 32;
- c)quanto a 20,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 3,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307)) (( Alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono assicurate uguali opportunita' di sviluppo delle proprie capacita' e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inserimento lavorativo delle persone con DSA, in ambito privato, a partire dalle attivita' di selezione, e' garantito senza alcuna forma di discriminazione e assicurando condizioni di pari opportunita' mediante modalita' di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia dell'utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessita' individuali. Al fine di favorire l'inclusione professionale di persone con DSA che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione, le imprese prevedono che il responsabile dell'inserimento lavorativo aziendale, adeguatamente formato in materia di persone con DSA, predisponga l'ambiente piu' adatto per l'inserimento e la realizzazione professionale delle medesime prevedendo l'applicazione di misure analoghe a quelle previste per la selezione per l'accesso nel pubblico impiego, o comunque che assicurino una tutela non inferiore. 2-quinquies. Le misure compensative e dispensative di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater sono applicate in ogni occasione di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attivita' e professioni, nonche' in ambito sociale))
Testo vigente dal 29 marzo 2022
