Art. 11-bis — Modifiche alla legge 3 agosto 1988, n. 327
All'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis Quando e' stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, la riabilitazione puo' essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale. La riabilitazione comporta, altresi', la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575".
Testo vigente dal 26 luglio 2008
