Art. 37-bis — Modifiche all'articolo 25-novies del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 25-novies del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione e' in ogni caso inviata se il debito e' superiore all'importo di euro 20.000";
- b)al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) dall'Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarita' di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, non oltre centocinquanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010";
- c)al comma 4, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) con riferimento all'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010 a decorrere da quelle relative al secondo trimestre 2022"
Testo vigente dal 1 gennaio 2023
