Art. 5-quinquies — Potenziamento dell'organico del Comando carabinieri per la tutela della salute
Allo scopo di garantire la tempestiva immissione in ruolo degli ufficiali di cui alla tabella prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, il Ministero della difesa e' autorizzato a bandire un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento fino a 20 sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali in servizio del ruolo speciale in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri, che alla data di scadenza del bando abbiano prestato senza demerito servizio per almeno ventiquattro mesi, a valere e nei limiti dell'autorizzazione di spesa nonche' nei limiti del contingente di 96 unita' di cui, rispettivamente, ai commi 4 e 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Al reclutamento di cui al presente comma si procede in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni, all'articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, ed agli articoli 24, commi 3 e 4, fatta eccezione per il requisito dell'eta', e 26, comma 4-bis, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
Testo vigente dal 5 febbraio 2006
