E' data facolta' al Ministro per la difesa di effettuare - mediante concorso per titoli - un reclutamento straordinario nell'Arma dei carabinieri, di 110 tenenti e di 80 sottotenenti in servizio permanente effettivo, ripartiti come segue: 1. - Tenenti:

  • a)75 tratti dai capitani e dai tenenti di complemento dei carabinieri che abbiano appartenuto a comandi, reparti o servizi partecipanti al conflitto 1940-45 nelle forze regolari ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota, o che siano reduci dalla prigionia o dall'internamento;
  • b)15 tratti dai tenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in servizio presso l'Arma dei carabinieri, dai oltre un anno, alla data di entrata, in vigore della presente legge;
  • c)20 tratti dai capitani e dai tenenti di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del servizio automobilistico che abbiano appartenuto a comandi, reparti o servizi partecipanti al conflitto 1940-45 nelle forze regolari, ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota, o che siano reduci dalla prigionia o dall'internamento. I posti eventualmente non ricoperti in una delle predette aliquote, per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, sono devoluti in aumento delle altre aliquote nell'ordine di successione stabilito nel precedente comma. 2. - Sottotenenti:
  • a)25 tratti dai tenenti e dai sottotenenti di complemento delle armi dei carabinieri, fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e dal servizio automobilistico che abbiano appartenuto a comandi, reparti o servizi partecipanti al conflitto 1940-45 nelle forze regolari, ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota, "che siano reduci dalla prigionia o dall'internamento;
  • b)55 tratti dai sottufficiali dei carabinieri in carriera continuativa che abbiano appartenuto a comandi, reparti o servizi partecipanti al conflitto 1940 - 1945 nelle forze regolari, ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota, o che siano reduci dalla prigionia o dall'internamento. I posti eventualmente non ricoperti in una delle predette aliquote, per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, sono devoluti in aumento dell'altra aliquota.

Testo vigente dal 27 aprile 1950

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-04-05;169~art1 · fonte del testo

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