Art. 4-bis — Personale a tempo determinato dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto "Lazzaro Spallanzani"
L'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto nazionale malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" possono continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con contratto a tempo determinato. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico dei rispettivi bilanci degli enti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 187 e 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Testo vigente dal 5 febbraio 2006
