Art. 3 — Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 9 APRILE 2009, N. 33.
Testo vigente dal 7 aprile 2009
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 9 APRILE 2009, N. 33.
Testo vigente dal 7 aprile 2009
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2 versioni dal 2009
Confronto con la versione in vigore dal 5 febbraio 2009 al 7 aprile 2009. 362 parole tolte, 16 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Al fine di consolidare la vitalita' economica a lungo termine delle imprese, accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare il relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi abbia interesse, puo' richiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale di cui all'articolo 2 derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea. La rateizzazione di cui al comma 1 e' consentita:
tolto: a) per somme non inferiori a 25 mila euro;
tolto: b) per una durata non superiore a dieci anni per i debiti inferiori a 100 mila euro;
tolto: c) per una durata non superiore a venti anni per i debiti compresi fra 100 mila e 300 mila euro;
tolto: d) per una durata non superiore a trenta anni per i debiti superiori a 300 mila euro. Sul debito di cui e' richiesta la rateizzazione si applica il seguente tasso d' interesse:
tolto: a) per le rateizzazioni di durata non superiore a dieci anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformita' alla propria Comunicazione (2008/C 14/02), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 14/6 del 19 gennaio 2008, e successive modificazioni, maggiorato di 60 punti base;
tolto: b) per le rateizzazioni di durata superiore a dieci anni e non superiore a venti anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformita' alla propria Comunicazione (2008/C 14/02) e successive modificazioni, maggiorato di 160 punti base;
tolto: c) per le rateizzazioni di durata superiore a venti anni e non superiore a trenta anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformita' alla propria Comunicazione (2008/C 14/02), e successive modificazioni, maggiorato di 260 punti base. La misura del tasso di riferimento di base di cui al comma 3 e' sostituita fino al 31 dicembre 2012 dal tasso di riferimento di base previsto dal paragrafo 4.4.2 della Comunicazione della Commissione ( 2009/C 16/01), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 16/1 del 22 gennaio 2009aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 9 APRILE 2009, N. 33.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2009-02-05;4~art3 · fonte del testo
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