Art. 7 — Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 2022 al 22 aprile 2023. Leggi il testo vigente →

Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le deliberazioni di cui al comma 1, nonche' quelle adottate dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 14-quinquies, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che e' perentoriamente concluso dall'amministrazione competente entro i successivi sessanta giorni. ((Se il Consiglio dei ministri)) si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine di sessanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata. Alle riunioni del Consiglio dei ministri convocate per l'adozione delle deliberazioni di cui al comma 2 possono essere invitati, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, che esprimono definitivamente la posizione dell'amministrazione di riferimento e delle amministrazioni non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio. (( All'articolo 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti diversi da quelli di cui al primo periodo il proponente, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 3, puo' richiedere la dichiarazione di pubblica utilita' e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse". All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: "cave o lotti" sono inserite le seguenti: "o porzioni". All'articolo 20, comma 8, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento". 3-quinquies. All'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le parole: "cave dismesse" sono inserite le seguenti: "o in esercizio"))

Testo in vigore dal 16 luglio 2022 al 22 aprile 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 16 luglio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 2022 al 16 luglio 2022. 3 parole tolte, 165 parole aggiunte.

… autorizzatorio unico, che e' perentoriamente concluso dall'amministrazione competente entro i successivi sessanta giorni. Se tolto: la decisione del aggiunto: il Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso … dell'amministrazione di riferimento e delle amministrazioni non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio. aggiunto: All'articolo 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti diversi da quelli di cui al primo periodo il proponente, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 3, puo' richiedere la dichiarazione di pubblica utilita' e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse". All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: "cave o lotti" sono inserite le seguenti: "o porzioni". All'articolo 20, comma 8, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento". 3-quinquies. All'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le parole: "cave dismesse" sono inserite le seguenti: "o in esercizio"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-05-17;50~art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari