Art. 15-ter — Garanzie per le esigenze di liquidità connesse allo stoccaggio del gas naturale
Al fine di sopperire alle esigenze di liquidita' riconducibili all'aumento del prezzo delle materie prime e dei fattori di produzione ovvero all'interruzione delle catene di approvvigionamento, le garanzie di cui all'articolo 15 si applicano anche alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti dal medesimo articolo e in conformita' alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Testo vigente dal 16 luglio 2022
