Art. 1-bis — Sviluppo del turismo di prossimità, all'aria aperta ed ecosostenibile per l'abbattimento delle emissioni atmosferiche

Al fine di incentivare il turismo di prossimita' e all'aria aperta, che consente di abbattere le emissioni atmosferiche riducendo i lunghi spostamenti e favorendo la preservazione degli ecosistemi locali, secondo le strategie di accelerazione della transizione ecologica e di abbattimento delle emissioni atmosferiche che possono scaturire dalle attivita' turistiche, nello stato di previsione del Ministero del turismo e' istituito un fondo, con una dotazione di 32.870.000 euro per l'anno 2023, destinato al finanziamento di investimenti proposti dai comuni, volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta, attraverso apposito bando da pubblicare da parte del Ministero del turismo. Gli interventi finanziati, identificati dal Codice unico di progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recano un cronoprogramma e sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 2 Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 32.870.000 euro per l'anno 2023, si provvede:

  • a)quanto a euro 29.870.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
  • b)quanto a euro 3 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo. Al fine di ulteriormente favorire la transizione ecologica nel turismo, con azioni di promozione del turismo intermodale secondo le strategie di abbattimento delle emissioni atmosferiche che possono scaturire dalle attivita' turistiche, il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' ulteriormente incrementato, per l'anno 2023, di euro 17 milioni. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 17 milioni per l'anno 2023, si provvede:
  • a)quanto a euro 8.081.369, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;
  • b)quanto a euro 8.918.631, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale, con sentenza 18 giugno - 16 luglio 2024 n. 130 (in G.U. 1ª s.s. 17/07/2024 n. 29), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 (Misure urgenti in materia di pianificazione della qualita' dell'aria e limitazioni della circolazione stradale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 novembre 2023, n. 155, nella parte in cui non dispone che il bando ivi previsto sia adottato previa intesa con la Conferenza unificata".

Testo vigente dal 18 luglio 2024

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 130/2024

    Ha colpito questo articolo
    16 luglio 2024

    Il divieto di istituire fondi settoriali a destinazione vincolata in materie di competenza regionale, residuali o concorrenti, dove l’elemento decisivo risulta essere l’individuazione della materia cui ricondurre il fondo istituito, tollera alcune eccezioni: la prima deriva dalle finalità espressamente indicate dall’art. 119, quinto comma, Cost.; la seconda, dalla contemporanea incidenza della disposizione statale su una o più materie regionali e una o più materie statali, dove la concorrenza di competenze legittima la previsione statale del fondo, a condizione che le regioni siano coinvolte nella sua gestione; la terza, dalla chiamata in sussidiarietà, per soddisfare esigenze di esercizio unitario a fondamento della gestione accentrata del fondo, nel rispetto del principio di leale collaborazione, che richiede di esaminare l’oggetto, la ratio e la finalità della norma. (Precedenti: S. 95/2024 - mass. 46140-46141; S. 223/2023 - mass. 45931; S. 70/2023 - mass. 45562 e 45564; S. 179/2022 - mass. 45069; S. 123/2022 - mass. 45047; S. 114/2022 - mass. 44891; S. 40/2022 - mass. 44669; S. 56/2019 - mass. 42339; S. 370/2003 - 28170). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, quarto comma, Cost., e del principio di leale collaborazione, l’art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 121 del 2023, come conv., nella parte in cui, istituendo un fondo per finalità turistico ambientali, con destinazione delle relative risorse ai comuni, non dispone che il bando appositamente previsto sia adottato previa intesa con la Conferenza unificata. La disposizione impugnata dalla Regione Campania, rivelando la sussistenza di un inestricabile intreccio di competenze, attiene innegabilmente alla materia del turismo, di competenza residuale delle regioni, e viola il principio di leale collaborazione, necessario a contemperare gli interessi statali con quelli delle autonomie territoriali, espressamente richiamati dalla stessa disposizione). (Precedenti: S. 123/2022 - mass. 44989; S. 85/2022 - mass. 44742; S. 84/2019; S. 56/2019 - mass. 42339; S. 94/2008 - mass. 32259 - 32260).

    Art. 1-bis Misure urgenti in materia di pianificazione della qualita' dell'aria e limitazioni della circolazione stradale · Art. 119 cost. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 18 luglio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 2023 al 18 luglio 2024.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 18 giugno - 16 luglio 2024 n. 130 (in G.U. 1ª s.s. 17/07/2024 n. 29), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 (Misure urgenti in materia di pianificazione della qualita' dell'aria e limitazioni della circolazione stradale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 novembre 2023, n. 155, nella parte in cui non dispone che il bando ivi previsto sia adottato previa intesa con la Conferenza unificata".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-12;121~art1bis · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari