Art. 27-bis — Disposizioni urgenti per lo sviluppo progettuale dello scalo di "Alessandria Smistamento"
Al fine di promuovere il potenziamento del traffico merci nei porti di Savona e di Genova e l'intermodalita' nei medesimi retroporti, il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ferma restando la progettazione del nuovo centro merci di "Alessandria Smistamento", di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, gia' affidata ai sensi dell'articolo 1, commi 1009 e 1010, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, puo' predisporre ((e approvare)), nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate al predetto centro merci, un master plan che interessa tutta l'area di "Alessandria Smistamento", volto ad individuare le principali aree di intervento in un quadro di sviluppo pubblico-privato, unitamente a misure specifiche di risanamento ambientale, sviluppo economico e sociale, miglioramento e rigenerazione del contesto urbano. ((Il Commissario straordinario di cui al primo periodo provvede altresi' al coordinamento, mediante accordo di programma, delle attivita' per la realizzazione degli interventi del master plan, finanziati tramite forme di partenariato pubblico-privato, secondo le modalita' previste dall'articolo 193 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che prevedono l'utilizzo di risorse esclusivamente provenienti da investitori privati, ferma restando l'applicazione delle regole dell'Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti dell'operazione sui saldi di finanza pubblica. Per le attivita' di coordinamento di cui al secondo periodo, al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati)).
Testo vigente dal 21 agosto 2024
