Art. 25 — Bonus psicologi
Bonus ((per l'assistenza psicologica)) All'articolo 1-quater, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni di euro per l'anno 2022». ((1-bis. La tabella C allegata al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e' sostituita dalla tabella C di cui all'allegato C al presente decreto)) Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 ((,)) pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che e' corrispondentemente incrementato. Agli oneri derivanti dal presente articolo ((,)) pari a 15 milioni nell'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
Testo vigente dal 22 settembre 2022
