Art. 21-bis — Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni

1. Il settimo comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennita' che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare e' pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonche' dalle speciali disposizioni di legge"

Testo vigente dal 22 settembre 2022

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-08-09;115~art21bis · fonte del testo

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