Art. 24 — Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria

Al fine di assicurare che l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») avvenga conservando le risorse di personale di magistratura presso gli uffici di procura della Repubblica individuati come sedi di servizio dei procuratori europei delegati, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria e' aumentato complessivamente di 20 unita'. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, e' sostituita dalla tabella B di cui all'Allegato al presente decreto. Il Ministero della giustizia e' autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2021 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2022, delle unita' di personale di magistratura di cui al presente comma. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, e' autorizzata la spesa nel limite di euro 704.580 per l'anno 2022, di euro 1.684.927 per l'anno 2023, di euro 1.842.727 per l'anno 2024, di euro 1.879.007 per l'anno 2025, di euro 2.347.595 per l'anno 2026, di euro 2.397.947 per l'anno 2027, di euro 2.441.106 per l'anno 2028, di euro 2.491.457 per l'anno 2029, di euro 2.534.616 per l'anno 2030 e di euro 2.584.968 a decorrere dall'anno 2031. Al relativo onere si provvede per euro 704.580 per l'anno 2022 e per euro 2.584.968 a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito ((del programma "Fondi di riserva e speciali")) della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 24 ottobre 2021

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Che cosa è cambiato dal 24 ottobre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 2021 al 24 ottobre 2021. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del tolto: Programma aggiunto: programma "Fondi di riserva e specialiaggiunto: " della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-08-24;118~art24 · fonte del testo

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