Art. 7 — Disposizioni in materia di monitoraggio dei limiti di spesa relativi ai trattamenti di integrazione salariale

All'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini dell'integrazione del complessivo limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma e' in ogni caso reso disponibile l'importo di 707,4 milioni di euro per l'anno 2021 di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il quale e' trasferito all'INPS e, qualora dovessero verificarsi le condizioni di cui all'ultimo periodo del comma 12 ((del presente articolo)), attribuito dall'INPS medesimo, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'integrazione degli specifici limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma in ragione delle risultanze del monitoraggio effettuato ai fini del rispetto dei limiti di spesa.». A seguito dell'attivita' di monitoraggio prevista dal terzo periodo dell'articolo 8, comma 13, del citato decreto-legge n. 41 del 2021 e in coerenza con le finalita' ivi indicate, il complessivo limite di spesa per l'anno 2021 relativo ai (( trattamenti di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA))) di cui al primo periodo del medesimo articolo 8, comma 13, e' ridotto di 300 milioni di euro ed e' corrispondentemente incrementato il complessivo limite di spesa per l'anno 2021 relativo ai trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui allo stesso primo periodo del predetto articolo 8, comma 13. La verifica del raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui all'articolo 8, comma 13, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 41 del 2021 e' effettuata, sulla base del monitoraggio previsto, in base a quanto effettivamente fruito dai datori di lavoro autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale per l'anno 2021, individuando la quota delle ore autorizzabili, sulla base delle risultanze del monitoraggio al 31 maggio 2021 della ((quota delle ore di integrazione salariale fruite rispetto alle ore autorizzate)) relative all'anno 2020.

Testo vigente dal 8 agosto 2021

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Che cosa è cambiato dal 8 agosto 2021

Confronto con la versione in vigore dal 8 giugno 2021 al 8 agosto 2021. 4 parole tolte, 13 parole aggiunte.

… all'INPS e, qualora dovessero verificarsi le condizioni di cui all'ultimo periodo del comma 12 aggiunto: del presente articolo, attribuito dall'INPS medesimo, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali … finalita' ivi indicate, il complessivo limite di spesa per l'anno 2021 relativo ai trattamentitolto: CISOA aggiunto: di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) di cui al primo periodo del medesimo articolo 8, comma 13, e' ridotto … sulla base delle risultanze del monitoraggio al 31 maggio 2021 della quota delle ore aggiunto: di integrazione salariale fruite rispetto alle ore autorizzate tolto: di integrazione salariale relative all'anno 2020.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-06-08;79~art7 · fonte del testo

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