Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 agosto 2024, n. 111

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La L. 8 agosto 2024, n. 111, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91".

Testo vigente dal 10 agosto 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 agosto 2024

Confronto con la versione in vigore dal 2 luglio 2024 al 10 agosto 2024. 373 parole tolte in 8 capoversi.

tolto: Gli interventi inseriti nei programmi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), quelli previsti dai decreti di cui al comma 13 del medesimo articolo 2, nonche' quelli indicati nell'articolo 4 del presente decreto sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita' e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi di quanto previsto dal presente articolo. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. E' ammessa, altresi', la deroga alle seguenti disposizioni normative:

tolto: a) regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articolo 95;

tolto: b) decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articolo 5, comma 6, limitatamente ai termini temporali ivi previsti;

tolto: c) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento agli articoli 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, nel rispetto della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento e del Consiglio europeo, del 19 ottobre 2008;

tolto: d) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con riferimento:

tolto: 1) all'articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori, per consentire alle stazioni appaltante di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;

tolto: 2) all'articolo 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

tolto: 3) all'articolo 119, comma 5, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, ferma restando la possibilita' di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalita' di cui all'articolo 140, comma 7; Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, possono essere previsti, previa specifica nei documenti di gara ovvero nelle lettere di invito, premi di accelerazione e penalita' adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto dall'articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e lavorazioni su piu' turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 8 agosto 2024, n. 111

    La L. 8 agosto 2024, n. 111, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-07-02;91~art3 · fonte del testo

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