Art. 9-bis — Differimento della TARI
1. All'articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021". Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
Testo vigente dal 1 marzo 2022
