Art. 43 — Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio

Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio ((nonche' del settore creativo, culturale e dello spettacolo)) Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio ((nonche' del settore creativo, culturale e dello spettacolo)) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale gia' fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero e' riparametrato e applicato su base mensile. Ai datori di lavoro che abbiano beneficiato dell'esonero di cui al comma 1, si applicano fino al 31 dicembre 2021 i divieti di cui all'articolo 8, commi da 9 a 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 ((, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69)). La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'esonero contributivo concesso ai sensi del comma 1 con efficacia retroattiva e l'impossibilita' di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. L'esonero di cui al comma 1 e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 1 e' riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal comma 5, nel limite di minori entrate contributive pari a ((770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023)). L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. ((L'esonero di cui al)) comma 1 e' concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. ((6. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 97,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 770 milioni di euro per l'anno 2021 e a 97 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 77 del presente decreto, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto, e, quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della citata legge n. 190 del 2014))

Testo vigente dal 25 luglio 2021

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Che cosa è cambiato dal 25 luglio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 2021 al 25 luglio 2021. 7 parole tolte, 142 parole aggiunte.

aggiunto: Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonche' del settore creativo, culturale e dello spettacolo Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio aggiunto: nonche' del settore creativo, culturale e dello spettacolo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' riconosciuto, … all'articolo 8, commi da 9 a 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41tolto: .aggiunto: , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'esonero … quanto previsto dal comma 5, nel limite di minori entrate contributive pari a 770, tolto: 0aggiunto: 9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,1 milioni di euro per l'anno tolto: 2021 aggiunto: 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui … via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. tolto: Il beneficio previsto aggiunto: L'esonero di cui al comma 1 e' concesso ai sensi della sezione 3.1 della … dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. aggiunto: 6. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 770aggiunto: ,9 milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 97aggiunto: ,1 milioni di euro per l'anno 2023 tolto: si provvedeaggiunto: , si provvede, quanto a 770 milioni di euro per l'anno 2021 e a 97 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 77tolto: . aggiunto: del presente decreto, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto, e, quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della citata legge n. 190 del 2014

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73~art43 · fonte del testo

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