Art. 15 — Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese

Al fine di sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' istituita un'apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio. Ai fini dell'ammissibilita' alla garanzia, l'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra euro ((500.000)) ed euro 8 milioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalita', i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia, le caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili nonche' le modalita' e i criteri di loro selezione e le modalita' di coinvolgimento nell'operazione di eventuali investitori istituzionali o professionali. Per il finanziamento degli interventi della sezione speciale di cui al comma 1, in fase di prima applicazione, sono destinati euro 100 milioni per l'anno 2021 e 100 milioni per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Testo vigente dal 17 dicembre 2023

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Che cosa è cambiato dal 17 dicembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 2021 al 17 dicembre 2023. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… alla garanzia, l'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra euro tolto: 2 milioni aggiunto: 500.000 ed euro 8 milioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73~art15 · fonte del testo

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