Art. 11 — Disposizioni di attuazione
((1.)) Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere adottate misure di attuazione del presente Capo I.
Testo vigente dal 10 marzo 2019
((1.)) Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere adottate misure di attuazione del presente Capo I.
Testo vigente dal 10 marzo 2019
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2019
Confronto con la versione in vigore dal 8 gennaio 2019 al 10 marzo 2019. 1 parola aggiunta.
aggiunto: 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere adottate misure di attuazione del presente Capo I.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-08;1~art11 · fonte del testo
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