Art. 2-ter — Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in materia di stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti
Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, si interpreta nel senso che, nelle more del funzionamento a regime del sistema dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, sono autorizzati lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento aventi i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99 e il deposito di essi presso qualsiasi area di deposito temporaneo. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 7 LUGLIO 2009, N. 88))
Testo vigente dal 29 luglio 2009
