Art. 5 — (Catastrofi internazionali, gravi crisi umanitarie e iniziative della comunità internazionale). 1. I crediti d'aiuto accordati dall'Italia al Paese o ai Paesi interessati possono essere annullati o convertiti nei casi: a) di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte; b) di iniziative promosse dalla comunità internazionale a fini di sviluppo per consentire l'efficace partecipazione italiana a dette iniziative

Testo vigente dal 1 gennaio 2007

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2007

Confronto con la versione in vigore dal 28 luglio 2000 al 1 gennaio 2007. 42 parole tolte.

tolto: Nei casi di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie, al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte, possono essere annullati, parzialmente o totalmente, i crediti di aiuto accordati dall'Italia al Paese o ai Paesi colpiti da tali eventi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2000-07-25;209~art5 · fonte del testo

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