Formano oggetto di annullamento, totale o parziale, i crediti, in conto capitale e in conto interessi, verso i Paesi di cui all'articolo 1, relativi a:

  • a)crediti di aiuto concessi ai sensi delle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7, e 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni ((...));
  • b)crediti assicurati ai sensi delle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, e 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, nella cui titolarita' la SACE e' succeduta per effetto del relativo pagamento dell'indennizzo e assistiti da controgaranzia sovrana ((...)). I crediti di cui al comma 1, lettera b), possono essere ridotti, sentiti i Paesi maggiormente creditori, anche mediante i seguenti interventi:
  • a)riduzione o rinegoziazione, mediante appositi accordi bilaterali definiti con i Paesi interessati;
  • b)conversione a favore di investimenti per lo sviluppo, purche' effettuati nel rispetto dell'ambiente e dell'equilibrio geobiologico, e per la riduzione della poverta', da realizzare nei Paesi interessati, tramite enti e organizzazioni che abbiano raccolto liberalita' in forma documentata per iniziative di riduzione del debito;
  • c)conversione mediante appositi accordi bilaterali definiti con i Paesi interessati, a condizione che tali Paesi si impegnino a destinare i risparmi ottenuti in spese sociali, per lo sviluppo e per la riduzione della poverta', per il mantenimento o il ripristino dell'equilibrio geobiologico, con il coinvolgimento della societa' civile locale. (( I crediti di cui al presente articolo sono annullati progressivamente. ))

Testo vigente dal 1 gennaio 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 28 luglio 2000 al 1 gennaio 2003. 83 parole tolte, 3 parole aggiunte in 3 capoversi.

a) crediti di aiuto concessi ai sensi delle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7, e 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazionitolto: , per un importo non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 4.000 miliardi di lire italianeaggiunto: ...;

… SACE e' succeduta per effetto del relativo pagamento dell'indennizzo e assistiti da controgaranzia sovranatolto: , per un importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire italianeaggiunto: .... I crediti di cui al comma 1, lettera b), possono essere ridotti, sentiti i Paesi maggiormente creditori, anche mediante i seguenti interventi:

… con il coinvolgimento della societa' civile locale. I crediti di cui al presente articolotolto: , per un ammontare complessivo comunque non superiore al controvalore di 12.000 miliardi di lire italiane, devono essere annullati entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge aggiunto: sono annullati progressivamente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2000-07-25;209~art2 · fonte del testo

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